Art. 7
Procedure per misurare l'impatto sociale positivo
In vigore dal 1 feb 2019
Procedure per misurare l'impatto sociale positivo
1. I gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale garantiscono che le procedure di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevedano almeno i seguenti elementi:
a)
la valutazione delle risorse utilizzate dalle imprese di portafoglio ammissibili;
b)
la valutazione dei prodotti e servizi messi a disposizione dalle imprese di portafoglio ammissibili;
c)
la valutazione dei risultati imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.
Ai fini del primo comma, lettera c), i risultati che sarebbero comunque stati raggiunti e i risultati imputabili a terzi non sono imputabili alle attività delle imprese di portafoglio ammissibili.
2. Le prove a sostegno delle valutazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.
Storico versioni
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