Art. 4
Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse
In vigore dal 1 feb 2019
Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse
Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell', paragrafo 2, e dell' non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti:
a)
informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori;
b)
adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
Storico versioni
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