Art. 4 · Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

Art. 4

Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse

In vigore dal 1 feb 2019
Gestione delle conseguenze dei conflitti di interesse Qualora le misure e le procedure previste dalla politica sui conflitti di interesse a norma dell', paragrafo 2, e dell' non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori, i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale adottano i seguenti provvedimenti: a) informano prontamente la loro alta dirigenza o altro organo interno competente, o l'alta dirigenza o altro organo interno competente del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, del rischio che venga arrecato pregiudizio agli interessi del fondo o dei suoi investitori; b) adottano decisioni o azioni per garantire di agire nell'interesse superiore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori.
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