Art. 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

In vigore dal 1 feb 2019
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all', paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti: a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all', qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse; b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all' i cui interessi possano entrare in conflitto; c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all' che esercitano prevalentemente una data attività rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività; d) impedire che le persone o i soggetti di cui all' esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale; e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all' in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.
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