Art. 1
Tipi di conflitti di interesse
In vigore dal 1 feb 2019
Tipi di conflitti di interesse
Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013, i tipi di conflitti di interesse sono situazioni in cui il gestore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, la persona che svolge effettivamente l'attività di gestore, i dipendenti o qualsiasi altra persona che, direttamente o indirettamente, controlla o è controllata dal gestore, da un altro fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o da un organismo di investimento collettivo, compreso un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), gestito dallo stesso gestore o il relativo investitore,
a)
è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a scapito del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
b)
ha un interesse nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
c)
ha un interesse nel risultato dell'operazione effettuata per conto del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori che è distinto dall'interesse del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
d)
ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
i)
gli interessi di un investitore, di un gruppo di investitori o di un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, rispetto agli interessi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori;
ii)
gli interessi di un investitore nel fondo qualificato per l'imprenditoria sociale rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori nel medesimo fondo;
e)
esegue le stesse attività per il fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, per un altro organismo di investimento collettivo, compresi gli OICVM, o per un investitore;
f)
versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve prestazioni non monetarie, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 231/2013 (2);
g)
influenza e ha un interesse personale a influenzare lo sviluppo di un'impresa di portafoglio ammissibile a svantaggio del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale o dei suoi investitori o a scapito del conseguimento degli obiettivi del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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