Art. 2
Obblighi generali in relazione a ciascun paese terzo
In vigore dal 31 gen 2019
Obblighi generali in relazione a ciascun paese terzo
Per ciascun paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la quota maggioritaria di una filiazione, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:
a)
valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il loro gruppo, registrare tale valutazione, tenerla aggiornata e conservarla per poterla condividere con la relativa autorità competente;
b)
garantire che il rischio di cui alla lettera a) sia adeguatamente preso in considerazione nelle loro politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;
c)
ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza a livello di gruppo per la valutazione del rischio di cui alla lettera a) e per le politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla lettera b);
d)
organizzare una formazione mirata per il personale interessato nel paese terzo affinché sia in grado di individuare gli indicatori di rischio relativamente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e garantire che tale formazione sia efficace.
Storico versioni
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