Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 31 gen 2019
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce una serie di misure supplementari, fra cui l'azione minima, che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 a livello delle succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e che sono stabilite nel paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:758:oj#art-1