Art. 4

Accordo preventivo

In vigore dal 16 gen 2019
Accordo preventivo 1.   Se uno Stato membro («lo Stato membro di destinazione») acconsente preventivamente al trasferimento nel suo territorio di un'arma da fuoco che si trova in un altro Stato membro («lo Stato membro di spedizione»), lo Stato membro di destinazione, ai fini della notifica dell'accordo preventivo allo Stato membro di spedizione, trasmette a quest'ultimo le seguenti informazioni: a) il nome dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di spedizione; b) la data e il numero di riferimento nazionale del documento di accordo preventivo; c) le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario; d) le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente; e) la data di scadenza del documento di accordo preventivo in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione. 2.   Lo Stato membro di destinazione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo e la inoltra allo Stato membro di destinazione congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1. 3.   Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accessibili nell'IMI alle autorità nazionali responsabili di tali informazioni nello Stato membro di destinazione e nello Stato membro di spedizione. 4.   Le informazioni e il documento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono caricati e trasmessi entro 7 giorni di calendario dalla data di emissione del documento di accordo preventivo.
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