Art. 6
Notifica delle autorizzazioni di trasferimento o del documento di accompagnamento
In vigore dal 16 gen 2019
Notifica delle autorizzazioni di trasferimento o del documento di accompagnamento
1. Quando rilascia un'autorizzazione di trasferimento per un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, o quando emette il documento («documento di accompagnamento») necessario per accompagnare un'arma da fuoco a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'arma da fuoco si trova («lo Stato membro di spedizione») trasmette allo Stato membro nel cui territorio l'arma da fuoco deve essere trasferita («lo Stato membro di destinazione»), e agli Stati membri di transito, le seguenti informazioni:
a)
il nome dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito;
b)
la data e il numero di riferimento nazionale dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento;
c)
le informazioni che consentono l'identificazione dell'acquirente o cessionario dell'arma da fuoco oppure, eventualmente, del proprietario;
d)
le informazioni che consentono l'identificazione del venditore o cedente dell'arma da fuoco, se pertinente;
e)
il numero complessivo di armi da fuoco da trasferire;
f)
nel caso di un'autorizzazione di trasferimento, la data di partenza e la data prevista di arrivo dell'arma da fuoco;
g)
la data di scadenza dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento in conformità alle norme vigenti nello Stato membro di spedizione.
2. Lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia dell'autorizzazione di trasferimento o del documento di accompagnamento e la inoltra allo Stato membro di destinazione e a tutti gli Stati membri di transito congiuntamente alle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
3. Se le informazioni concernenti l'accordo preventivo e una copia del documento di accordo preventivo non sono state trasmesse dallo Stato membro di destinazione allo Stato membro di spedizione a norma dell', lo Stato membro di spedizione carica nell'IMI una copia del documento di accordo preventivo che ha ricevuto con altri mezzi.
4. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accessibili nell'IMI solo alle autorità nazionali dello Stato membro di spedizione, dello Stato membro di destinazione e, se pertinente, degli Stati membri di transito.
5. Le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono caricati nel sistema e trasmessi al più tardi al momento del trasferimento nel primo Stato membro di transito o, se non sono previsti Stati membri di transito, nello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
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