Art. 2
Il sistema di scambio elettronico
In vigore dal 16 gen 2019
Il sistema di scambio elettronico
Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE è il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2019/689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:686:oj#art-2