Art. 2

Il sistema di scambio elettronico

In vigore dal 16 gen 2019
Il sistema di scambio elettronico Ai fini dello scambio delle informazioni cui il presente regolamento si applica, il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE è il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2019/689.
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