Art. 3
Designazione di un'autorità centrale da parte degli Stati membri
In vigore dal 16 gen 2019
Designazione di un'autorità centrale da parte degli Stati membri
1. Se uno Stato membro dispone di più di un'autorità nazionale di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 91/477/CEE, incaricata di trasmettere e ricevere le informazioni cui il presente regolamento si applica, lo Stato membro designa una di tali autorità affinché funga da autorità centrale incaricata di ricevere tali informazioni dalle autorità nazionali di altri Stati membri e di trasmetterle all'autorità nazionale competente per dette informazioni nel proprio territorio.
2. Uno Stato membro può anche conferire alla sua autorità centrale il compito di trasmettere le informazioni ricevute dalle autorità nazionali all'autorità nazionale o centrale di un altro Stato membro attraverso l'IMI.
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