Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 gen 2019
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica allo scambio delle seguenti informazioni attraverso il sistema di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 91/477/CEE:
a)
le informazioni di cui al paragrafo 2 del summenzionato articolo per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco;
b)
le informazioni di cui al paragrafo 4 di tale articolo, escluse le informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli della summenzionata direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2019:686:oj#art-1