Art. 5
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 16 gen 2019
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a)
fornisce gli orientamenti strategici delle attività di Eurofound;
b)
adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell', il documento di programmazione di Eurofound, contenente il programma di lavoro pluriennale di Eurofound e il suo programma di lavoro annuale per l'anno successivo;
c)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale di Eurofound ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio di Eurofound a norma del capo III;
d)
adotta la relazione annuale consolidata delle attività di Eurofound con una valutazione relativa alle attività e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1 o luglio di ogni anno e rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata;
e)
adotta le regole finanziarie applicabili a Eurofound conformemente all';
f)
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
g)
adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti, nonché agli esperti nazionali distaccati e altro personale non assunto da Eurofound di cui all';
h)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze, riprendendoli nel documento di programmazione di Eurofound;
i)
adotta il proprio regolamento interno;
j)
esercita nei confronti del personale di Eurofound, in conformità del paragrafo 2, i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e i poteri conferiti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
k)
adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;
l)
nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell';
m)
nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
n)
adotta il regolamento interno del comitato esecutivo;
o)
istituisce e scioglie i comitati consultivi conformemente all' e ne adotta il regolamento interno;
p)
monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
q)
autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, del medesimo statuto e sull' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo. In tali casi il consiglio di amministrazione delega tali poteri, per un periodo di tempo limitato, a uno dei rappresentanti della Commissione che ha nominato, o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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