Art. 7

Presidente del consiglio di amministrazione

In vigore dal 16 gen 2019
Presidente del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone: a) uno tra i membri che rappresentano i governi degli Stati membri; b) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro; c) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e d) uno tra i membri che rappresentano la Commissione. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto. 2.   La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.
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