Art. 19
Direttore esecutivo
In vigore dal 16 gen 2019
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo di Eurofound a norma dell', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Il candidato selezionato è invitato a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati. Tale scambio di opinioni non ritarda indebitamente la nomina.
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo Eurofound è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Prima della fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri di Eurofound.
4. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
5. A un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non è permesso partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione. Nella sua decisione, il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione della Commissione dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, di cui al paragrafo 3.
7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Storico versioni
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