Art. 12

Comitati consultivi

In vigore dal 16 gen 2019
Comitati consultivi 1.   Il consiglio di amministrazione può istituire comitati consultivi in linea con gli ambiti strategici prioritari indicati nei documenti di programmazione. 2.   I comitati consultivi sono organi operativi istituiti al fine di assicurare la qualità della ricerca svolta da Eurofound nonché un ampio coinvolgimento nei progetti e nei loro risultati, attraverso la promozione della partecipazione all'attuazione dei programmi di Eurofound e fornendo consulenza e nuovi contributi. 3.   In stretta collaborazione con il consiglio di amministrazione e con il comitato esecutivo, i comitati consultivi svolgono le seguenti funzioni principali in relazione ai progetti di ricerca: a) forniscono consulenza circa la loro elaborazione e attuazione; b) monitorano i progressi nella fase di attuazione degli stessi; c) valutano i loro risultati; d) forniscono consulenza relativa alla divulgazione dei risultati. 4.   I coordinatori dei gruppi di cui all', paragrafo 6, sovrintendono la nomina e la partecipazione dei membri dei comitati consultivi conformemente al regolamento interno del consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione può sciogliere i comitati consultivi istituiti conformemente al paragrafo 1, in linea con le priorità indicate nei documenti di programmazione di Eurofound.
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