Art. 10

Comitato esecutivo

In vigore dal 16 gen 2019
Comitato esecutivo 1.   Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. 2.   Il comitato esecutivo: a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione; b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato dato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF; c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, quali definite nell', consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio. 3.   Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, in conformità delle condizioni di cui all', paragrafo 2, e le questioni di bilancio. 4.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all', paragrafo 6, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all', paragrafo 6, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo nel caso in cui sia assente un membro titolare del relativo gruppo. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. 5.   La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione. 6.   Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. A seguito di ciascuna riunione, i coordinatori dei tre gruppi di cui all', paragrafo 6, si adoperano al massimo delle loro possibilità per informare i membri del loro gruppo del contenuto della discussione in modo tempestivo e trasparente.
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Comitato esecutivo (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/127) — Testo vigente | Portale Normativo