Art. 33

Sanzioni

In vigore dal 16 gen 2019
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica delle norme riguardanti le sanzioni notificate ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1236/2005.
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