Art. 32

Riesame

In vigore dal 16 gen 2019
Riesame 1.   Entro il 31 luglio 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Il riesame valuterà la necessità di includere le attività dei cittadini dell'Unione all'estero. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione. 2.   Speciali sezioni della relazione trattano quanto segue: a) il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e le sue attività. La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo rimangono riservate; e b) le informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 1, e notificate alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 2.
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