Art. 31
Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura
In vigore dal 16 gen 2019
Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura
1. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per tale gruppo.
2. Il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura esamina tutti i quesiti riguardanti l'applicazione del presente regolamento, tra i quali, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni sulle pratiche amministrative e qualsiasi quesito che possa essere sollevato dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.
3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, le analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura.
La relazione annuale è redatta tenendo in debita considerazione la necessità di non pregiudicare gli interessi commerciali di persone fisiche o giuridiche. Le discussioni in seno al gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura rimangono riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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