Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2003/87/CE e all' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, si applicano le seguenti definizioni: (1)   «rischio di non individuazione»: il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante; (2)   «accreditamento»: l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell', punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento; (3)   «verificatore»: una persona giuridica o altro ente giuridico che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l', paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione della dichiarazione di verifica; (4)   «verifica»: le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento; (5)   «inesattezza»: un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066; (6)   «inesattezza rilevante»: un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo da parte dell'autorità competente; (7)   «comunicazione del gestore o dell'operatore aereo»: la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE; la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l'operatore aereo deve presentare al fine di richiedere l'assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della medesima direttiva; la comunicazione dei dati di riferimento presentata dall'operatore a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/… oppure la comunicazione dei dati presentata dall'operatore a norma dell', paragrafo 2, di tale regolamento; (8)   «ambito di accreditamento»: le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento; (9)   «competenza»: la capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un'attività; (10)   «soglia di rilevanza»: il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore; (11)   «sistema di controllo»: la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell'operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell' del regolamento delegato (UE) …/…, a seconda dei casi; (12)   «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall'operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci; (13)   «non conformità»: una delle seguenti situazioni: a) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; c) ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) …/… o della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell', paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio; d) ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento; (14)   «sito»: ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati; (15)   «ambiente di controllo»: il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente di un gestore o di un operatore aereo volte a far conoscere detto sistema di controllo interno; (16)   «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate; (17)   «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; (18)   «rischio di verifica»: il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti; (19)   «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti; (20)   «procedure di analisi»: l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti; (21)   «documentazione interna di verifica»: l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo; (22)   «auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS»: un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e dell'elaborazione della relazione in merito; (23)   «auditor dell'EU ETS»: un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che non l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS; (24)   «esperto tecnico»: una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica necessarie per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V; (25)   «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica; (26)   «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento; (27)   «valutatore responsabile»: un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento; (28)   «comunicazione dei dati di riferimento»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/…; (29)   «comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) …/….
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