Art. 75
Termini relativi agli impegni
In vigore dal 18 dic 2018
Termini relativi agli impegni
1. Fatti salvi l', paragrafo 2, e l', paragrafo 2, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell'anno n, dove l'anno n è l'anno in cui è stato assunto l'impegno di bilancio.
2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici conclusi fino al 31 dicembre dell'anno n+1.
3. Al termine dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo non eseguito dei suddetti impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore.
4. Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
5. Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno a norma dell'.
6. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell' entro i due anni successivi all'assunzione dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.
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