Art. 109
Stanziamenti amministrativi
In vigore dal 18 dic 2018
Stanziamenti amministrativi
1. Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.
2. Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità alle prassi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
3. Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, devono essere effettuate in anticipo possono dar luogo, a decorrere dal 1o dicembre, a pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui all', paragrafo 2.
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