Art. 111
Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
In vigore dal 18 dic 2018
Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere dall'organismo dell'Unione qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.
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