Art. 108

Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF

In vigore dal 18 dic 2018
Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF 1.   L'organismo dell'Unione concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutti i dati e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessari per effettuare i controlli. 2.   Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
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