Art. 21
Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti
In vigore dal 18 dic 2018
Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti
1. La struttura per la registrazione delle entrate con destinazione specifica nel bilancio dell'organismo dell'Unione comporta quanto segue:
a)
nello stato delle entrate, un'apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;
b)
nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.
Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.
2. Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'organismo dell'Unione.
3. In deroga al paragrafo 2, quando le entrate con destinazione specifica derivano dall'attuazione di un accordo di contributo concluso a norma dell', l'importo totale degli stanziamenti di impegno può essere reso disponibile all'entrata in vigore dell'accordo in questione, a condizione che l'atto di base riguardante i fondi delegati all'organismo dell'Unione preveda la possibilità di ricorrere a frazioni annue.
Storico versioni
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