Art. 22

Atti di liberalità

In vigore dal 18 dic 2018
Atti di liberalità 1.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo dell'Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati. 2.   L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari o qualunque tipo di obbligo, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, a seconda dei casi, adotta una decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la domanda di autorizzazione. Se il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata. 3.   Su richiesta del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo il direttore fornisce un'analisi, una stima e una spiegazione minuziosa degli oneri finanziari, compresi i conseguenti costi, e degli eventuali altri obblighi di cui al paragrafo 1, correlati all'accettazione di liberalità.
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Atti di liberalità (Art. 22 Regolamento (UE) 2019/715) — Testo vigente | Portale Normativo