Art. 4
Lato della controparte
In vigore dal 13 dic 2018
Lato della controparte
1. Il lato della controparte della SFT di cui al campo 9 della tabella 1 dell'allegato I è identificato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di buy-sell back e di sell-buy back, la controparte che acquista titoli, merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci nell'opening leg (spot leg) dell'operazione e si impegna a venderli a un determinato prezzo a una data futura nella closing leg (forward leg) dell'operazione è identificata come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. La controparte che vende tali titoli, merci o diritti garantiti è identificata come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.
3. Per le operazioni di assunzione di titoli o merci in prestito e le operazioni di concessione di titoli o merci in prestito, la controparte che concede i titoli o le merci in prestito a condizione che il prenditore restituisca titoli o merci equivalenti a una data futura o su richiesta del cedente è identificata come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. La controparte che assume tali titoli o merci in prestito è identificata come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.
4. Per le operazioni di finanziamento con margini, il prenditore, ossia la controparte alla quale è concesso un credito in cambio di una garanzia, è identificato come datore della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I. Il prestatore, ossia la controparte che concede il credito in cambio di una garanzia, è identificato come beneficiario della garanzia nel campo 9 della tabella 1 dell'allegato I.
Storico versioni
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