Art. 2

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

In vigore dal 13 dic 2018
Identificazione delle controparti e di altri soggetti 1.   Nella segnalazione di cui all' è utilizzato come identificativo della persona giuridica (LEI) il codice ISO 17442 per identificare: a) il beneficiario, se persona giuridica; b) l'intermediario; c) la controparte centrale (CCP) autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012; d) il partecipante diretto; e) l'agente mutuante; f) il partecipante del depositario centrale di titoli (CSD); g) la controparte, se persona giuridica; h) l'agente triparty; i) il soggetto che trasmette la segnalazione; j) l'emittente di un titolo che è stato concesso o assunto in prestito o fornito come garanzia in una SFT. 2.   La controparte di una SFT provvede a rinnovare i dati di riferimento inerenti al suo codice LEI secondo ISO 17442 conformemente alle condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema LEI globale. 3.   Laddove la SFT è conclusa tramite una succursale di una controparte, per identificare tale succursale nella segnalazione di cui all' è utilizzato il codice specificato nel campo 7 e nel campo 8 della tabella 1 dell'allegato I.
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