Art. 2
Identificazione delle controparti e di altri soggetti
In vigore dal 13 dic 2018
Identificazione delle controparti e di altri soggetti
1. Nella segnalazione di cui all' è utilizzato come identificativo della persona giuridica (LEI) il codice ISO 17442 per identificare:
a)
il beneficiario, se persona giuridica;
b)
l'intermediario;
c)
la controparte centrale (CCP) autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
d)
il partecipante diretto;
e)
l'agente mutuante;
f)
il partecipante del depositario centrale di titoli (CSD);
g)
la controparte, se persona giuridica;
h)
l'agente triparty;
i)
il soggetto che trasmette la segnalazione;
j)
l'emittente di un titolo che è stato concesso o assunto in prestito o fornito come garanzia in una SFT.
2. La controparte di una SFT provvede a rinnovare i dati di riferimento inerenti al suo codice LEI secondo ISO 17442 conformemente alle condizioni di qualsivoglia unità operativa locale accreditata del sistema LEI globale.
3. Laddove la SFT è conclusa tramite una succursale di una controparte, per identificare tale succursale nella segnalazione di cui all' è utilizzato il codice specificato nel campo 7 e nel campo 8 della tabella 1 dell'allegato I.
Storico versioni
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