Art. 6
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012
In vigore dal 13 dic 2018
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«Il derivato è classificato nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692.»;
b)
i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;
2)
all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La segnalazione è identificata mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti.»;
3)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2019:363:oj#art-6