Art. 5
Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT
In vigore dal 13 dic 2018
Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di collegarsi al repertorio di dati sulle negoziazioni avvalendosi di un'interfaccia macchina a macchina sicura.
Ai fini del primo comma, per comunicare mediante tale interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento dei file SSH e i messaggi XML standardizzati sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di predisporre, conformemente agli , richieste periodiche predefinite di accesso alle informazioni sulle SFT di cui hanno bisogno per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.
3. Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso a tutte le SFT che rientrano nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati in conformità dell', sulla base di qualsiasi combinazione dei seguenti campi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363:
a)
data e ora della segnalazione;
b)
controparte segnalante;
c)
altre controparti;
d)
succursale della controparte segnalante;
e)
succursale dell'altra controparte;
f)
settore della controparte segnalante;
g)
natura della controparte segnalante;
h)
intermediario;
i)
entità segnalante;
j)
beneficiario;
k)
tipo di SFT;
l)
tipo di componente della garanzia;
m)
sede di negoziazione;
n)
data e ora di esecuzione;
o)
data di scadenza;
p)
data di cessazione;
q)
controparte centrale;
r)
tipo di azione.
4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT necessarie alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso alle informazioni sulle SFT è fornito secondo i seguenti termini:
a)
se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT in essere o su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 non più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro le 12:00 UTC il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la richiesta di accesso;
b)
se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso;
c)
se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT rientranti in entrambe le lettere a) e b): entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso.
5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il ricevimento e verifica la correttezza e la completezza di tutte le richieste di accesso alle informazioni sulle SFT trasmesse dalle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e comunica a tali entità il risultato della verifica entro sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.
6. Il repertorio di dati sulle negoziazioni usa protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.
Storico versioni
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