Art. 5

Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT

In vigore dal 13 dic 2018
Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di collegarsi al repertorio di dati sulle negoziazioni avvalendosi di un'interfaccia macchina a macchina sicura. Ai fini del primo comma, per comunicare mediante tale interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento dei file SSH e i messaggi XML standardizzati sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di predisporre, conformemente agli , richieste periodiche predefinite di accesso alle informazioni sulle SFT di cui hanno bisogno per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. 3.   Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso a tutte le SFT che rientrano nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati in conformità dell', sulla base di qualsiasi combinazione dei seguenti campi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363: a) data e ora della segnalazione; b) controparte segnalante; c) altre controparti; d) succursale della controparte segnalante; e) succursale dell'altra controparte; f) settore della controparte segnalante; g) natura della controparte segnalante; h) intermediario; i) entità segnalante; j) beneficiario; k) tipo di SFT; l) tipo di componente della garanzia; m) sede di negoziazione; n) data e ora di esecuzione; o) data di scadenza; p) data di cessazione; q) controparte centrale; r) tipo di azione. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT necessarie alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso alle informazioni sulle SFT è fornito secondo i seguenti termini: a) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT in essere o su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 non più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro le 12:00 UTC il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la richiesta di accesso; b) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso; c) se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT rientranti in entrambe le lettere a) e b): entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso. 5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il ricevimento e verifica la correttezza e la completezza di tutte le richieste di accesso alle informazioni sulle SFT trasmesse dalle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e comunica a tali entità il risultato della verifica entro sessanta minuti dalla presentazione della richiesta. 6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni usa protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.
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