Art. 3

Accesso alle informazioni sulle SFT conformemente al mandato e alle specifiche esigenze di ciascuna autorità interessata

In vigore dal 13 dic 2018
Accesso alle informazioni sulle SFT conformemente al mandato e alle specifiche esigenze di ciascuna autorità interessata 1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ESMA l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT ai fini dell'esercizio delle sue competenze di vigilanza conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati. 2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ABE, all'EIOPA e al CERS l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT. 3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso alle informazioni su tutte le SFT eseguite in tali sedi. 4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro ha come valuta l'euro e alla BCE l'accesso alle informazioni su tutte le SFT: a) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi o offerti a nome di un'entità stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro; b) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l'euro; c) quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'euro. 5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso alle informazioni su tutte le SFT: a) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi da od offerti per conto di un'entità stabilita nello Stato membro del membro del SEBC; b) quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC; c) quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è la valuta emessa dal membro del SEBC. 6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a tali autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano in uno Stato membro la cui valuta è l'euro. 7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni su tutte le SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro dell'autorità interessata. 8.   Il repertorio di dati fornisce alla BCE, nello svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da tutte le controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013. 9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità di un paese terzo rispetto a cui è stato adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT che rientrano nell'ambito del mandato e delle responsabilità dell'autorità del paese terzo, in linea con le disposizioni dell'atto di esecuzione. 10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità designata a norma dell' della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT per le quali i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli emessi da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni: a) la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità; b) la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità; c) la società è un offerente, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) o b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli. 11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT rappresentative di operazioni o relative a mercati, titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale, parametri usati come riferimento e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro delle autorità. 12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT in cui la merce data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'energia. 13.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da: a) una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità; b) una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati. 14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al Comitato di risoluzione unico l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014. 15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da: a) una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità; b) una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e che rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati. 16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che vigilano su una controparte centrale e al membro del SEBC che vigila su detta controparte centrale l'accesso alle informazioni su tutte le SFT compensate o concluse dalla controparte centrale.
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