Art. 1

Informazioni sulle SFT da rendere accessibili

In vigore dal 13 dic 2018
Informazioni sulle SFT da rendere accessibili Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché le informazioni sulle SFT rese accessibili a ciascuna delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 a norma dell' comprendano i dati seguenti: a) le segnalazioni sulle SFT effettuate in conformità delle tabelle da 1 a 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione (6), compresa la situazione di negoziazione più recente delle SFT che non sono scadute o che non sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata», «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione (7); b) le informazioni pertinenti relative alle segnalazioni sulle SFT respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sulle SFT respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione (8); c) lo stato di riconciliazione di tutte le SFT segnalate per le quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto il processo di riconciliazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/358, ad eccezione delle SFT scadute o per le quali sono state ricevute segnalazioni con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» oltre un mese prima della data in cui avviene il processo di riconciliazione.
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