Art. 4
Predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT
In vigore dal 13 dic 2018
Predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni:
a)
designa una persona o le persone responsabili del collegamento con le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365;
b)
pubblica sul suo sito web le istruzioni che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 devono seguire per accedere alle informazioni sulle SFT;
c)
fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 il modulo di cui al paragrafo 2;
d)
predispone l'accesso alle informazioni sulle SFT da parte delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 unicamente sulla base delle informazioni contenute nel modulo fornito;
e)
predispone le disposizioni tecniche necessarie affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 possano accedere alle informazioni sulle SFT conformemente all';
f)
fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso diretto e immediato alle informazioni delle SFT entro trenta giorni di calendario dalla presentazione da parte dell'entità della richiesta di predisposizione di tale accesso.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni prepara il modulo che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenute ad utilizzare per presentare la richiesta di predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT. Il modulo contiene i seguenti elementi:
a)
il nome dell'entità;
b)
la persona di contatto presso l'entità;
c)
le responsabilità e i mandati giuridici dell'entità;
d)
l'elenco degli utilizzatori autorizzati delle informazioni richieste sulle SFT;
e)
le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;
f)
ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell'accesso dell'entità alle informazioni sulle SFT;
g)
se l'entità è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell'Unione;
h)
i tipi di controparti per le quali l'entità è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2019/363;
i)
i tipi di SFT soggette alla vigilanza dell'entità;
j)
tutti gli Stati membri in cui l'emittente dei titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale è soggetto alla vigilanza dell'entità, se del caso;
k)
tutti gli Stati membri in cui le merci date o prese in prestito o fornite come garanzia reale sono soggette alla vigilanza dell'entità;
l)
le sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'entità, se del caso;
m)
le controparti centrali soggette alla vigilanza o alla sorveglianza dall'entità, se del caso;
n)
la valuta emessa dall'entità, se del caso;
o)
i parametri di riferimento utilizzati nell'Unione, il cui amministratore rientra nell'ambito della vigilanza dell'entità, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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