Art. 3
Segnalazione della garanzia reale
In vigore dal 13 dic 2018
Segnalazione della garanzia reale
1. Le controparti di operazioni di assunzione di titoli o merci in prestito e di operazioni di concessione di titoli o merci in prestito che convengono di non fornire alcuna garanzia lo specificano nel campo 72 della tabella 2 di cui all'allegato.
2. Se la garanzia reale di una SFT è collegata a un singolo prestito e le informazioni sulla garanzia sono note alla controparte entro il termine della segnalazione, la controparte specifica le informazioni complete e precise di tutti i singoli componenti della garanzia nei campi da 75 a 94 della tabella 2 di cui all'allegato quando segnala tale SFT per la prima volta con l'azione «New» (Nuova) nel campo 98 della tabella 2.
3. Se la garanzia reale di una SFT è collegata a un singolo prestito ma le informazioni sulla garanzia non sono note alla controparte entro il termine della segnalazione, la controparte specifica, con l'azione «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale) nel campo 98 della tabella 2 di cui all'allegato, le informazioni complete e precise relative a tutti i singoli componenti della garanzia di tale SFT nei campi da 75 a 94 della tabella 2 di cui all'allegato non appena note e comunque entro il giorno lavorativo seguente la data di valuta specificata nel campo 13 della tabella 2.
4. La controparte che garantisce una o più SFT con un paniere di garanzie identificato da un codice ISIN specifica tale codice nel campo 96 della tabella 2 di cui all'allegato quando segnala l'SFT con l'azione «New» (Nuova) nel campo 98 della tabella 2.
5. La controparte che garantisce una o più SFT con un paniere di garanzie non identificato da un codice ISIN specifica il codice «NTAV» nel campo 96 della tabella 2 di cui all'allegato quando segnala l'SFT con l'azione «New» (Nuova) nel campo 98 della tabella 2.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la controparte specifica altresì, con l'azione «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale) nel campo 98 della tabella 2 di cui all'allegato, le informazioni complete e precise relative a tutti i singoli componenti della garanzia della SFT nei campi da 75 a 94 della tabella 2 non appena note e comunque entro il giorno lavorativo seguente la data di valuta specificata nel campo 13 della tabella 2.
7. La controparte che garantisce diverse SFT sulla base dell'esposizione netta specifica il codice «True» (Vero) nel campo 73 della tabella 2 di cui all'allegato. Tale controparte specifica altresì, con l'azione «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale) nel campo 98 della tabella 2 di cui all'allegato, le informazioni complete e precise relative a tutti i singoli componenti della garanzia delle SFT nei campi da 75 a 94 della tabella 2 non appena note e comunque entro il giorno lavorativo seguente la data di valuta specificata nel campo 13 della tabella 2.
Storico versioni
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