Art. 1

Informazioni sulle SFT da segnalare

In vigore dal 13 dic 2018
Informazioni sulle SFT da segnalare 1.   La segnalazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 include le informazioni complete e precise indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato che riguardano la SFT in questione. 2.   Quando segnala la conclusione di una SFT, la controparte indica nella sua segnalazione l'azione «New» (Nuova) nel campo 98 (Tipo di azione) della tabella 2 di cui all'allegato. Eventuali successive segnalazioni delle informazioni riguardanti tale SFT indicano l'azione pertinente nel campo 98 della tabella 2 di cui all'allegato.
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