Art. 4
Segnalazione del riutilizzo delle garanzie reali
In vigore dal 13 dic 2018
Segnalazione del riutilizzo delle garanzie reali
1. La controparte che riceve uno o più strumenti finanziari come garanzia in una SFT specifica le informazioni complete e precise in merito a qualsiasi riutilizzo di ciascuno di tali strumenti finanziari nei campi 7, 8 e 9 della tabella 4 di cui all'allegato.
2. La controparte che riceve contante come garanzia in una SFT specifica le informazioni complete e precise in merito a qualsiasi reinvestimento di tale contante per ciascuna valuta nei campi 11, 12 e 13 della tabella 4 di cui all'allegato.
Storico versioni
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