Art. 2
SFT compensate da controparti centrali
In vigore dal 13 dic 2018
SFT compensate da controparti centrali
1. L'SFT di cui sono già state comunicate le informazioni a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 che è successivamente compensata da una CCP è segnalata, una volta compensata, come cessata, specificando nel campo 98 della tabella 2 di cui all'allegato l'azione «Termination/Early Termination» (Cessazione/Cessazione anticipata), mentre sono segnalate le nuove SFT risultanti dalla compensazione.
2. L'SFT che è conclusa in una sede di negoziazione ed è compensata lo stesso giorno da una controparte centrale è segnalata soltanto dopo la sua compensazione.
3. La controparte segnala, per il margine fornito o ricevuto per una SFT compensata, le informazioni indicate nella tabella 3 di cui all'allegato e specifica la pertinente azione di cui al campo 20 di tale tabella.
Storico versioni
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