Art. 50
Richiesta di riesame della relazione di valutazione da parte del richiedente
In vigore dal 11 dic 2018
Richiesta di riesame della relazione di valutazione da parte del richiedente
1. Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione di cui all’, paragrafo 5, il richiedente può comunicare per iscritto all’autorità competente dello Stato membro di riferimento che intende chiedere il riesame della relazione di valutazione. In tal caso egli trasmette all’autorità competente dello Stato membro di riferimento una motivazione dettagliata di tale richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della relazione di valutazione in questione. L’autorità competente dello Stato membro di riferimento trasmette immediatamente tale richiesta e la motivazione dettagliata al gruppo di coordinamento.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della motivazione dettagliata della richiesta di riesame della relazione di valutazione, il gruppo di coordinamento riesamina la relazione di valutazione. Le conclusioni raggiunte dal gruppo di coordinamento e le ragioni di queste ultime sono allegate alla relazione di valutazione e ne costituiscono parte integrante.
3. Entro 15 giorni dal riesame della relazione di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro di riferimento trasmette la relazione di valutazione al richiedente.
4. In seguito alla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica l’, paragrafi 7, 8, 10 e 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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