Art. 48

Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata

In vigore dal 11 dic 2018
Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata 1.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata sono rilasciate dalle autorità competenti negli Stati membri in cui il richiedente chiede di ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio («Stati membri interessati») in conformità della presente sezione. Tali autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata sono valide in tali Stati membri. 2.   Le autorizzazioni all’immissione in commercio mediante procedura decentrata non vengono rilasciate per i medicinali veterinari per cui è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio nazionale, o per cui è pendente una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio al momento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata o che rientrano nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 2.
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Ambito di applicazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio mediante procedura decentrata (Art. 48 Regolamento (UE) 2019/6) — Testo vigente | Portale Normativo