Art. 45
Riesame del parere dell’Agenzia
In vigore dal 11 dic 2018
Riesame del parere dell’Agenzia
1. Se il richiedente chiede un riesame del parere dell’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 4, trasmette all’Agenzia una motivazione dettagliata di tale richiesta entro 60 giorni dal ricevimento del parere.
2. L’Agenzia procede a un riesame del suo parere entro 90 giorni dal ricevimento della motivazione dettagliata della richiesta. Le conclusioni raggiunte e le ragioni di queste ultime sono allegate a tale parere e ne costituiscono parte integrante.
3. L’Agenzia trasmette il parere alla Commissione e al richiedente entro 15 giorni dal suo riesame.
4. In seguito alla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si applica l’, paragrafi da 6 a 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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