Art. 17

Utilizzo di mangimi medicati

In vigore dal 11 dic 2018
Utilizzo di mangimi medicati 1.   I mangimi medicati prescritti sono utilizzati soltanto per gli animali per i quali è stata rilasciata la prescrizione veterinaria di mangimi medicati a norma dell’. 2.   I detentori di animali utilizzano mangimi medicati solo in conformità della prescrizione veterinaria di mangimi medicati, adottano misure per evitare la contaminazione incrociata e garantiscono che solo gli animali identificati nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati ricevano la somministrazione di mangime medicato. I detentori di animali provvedono affinché non siano utilizzati mangimi medicati scaduti. 3.   I mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici sono utilizzati a norma dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2019/6, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 3, e non sono utilizzati per profilassi. 4.   I mangimi medicati contenenti medicinali veterinari ad azione immunologica sono utilizzati conformemente all’articolo 110 del regolamento (UE) n. 2019/6 e sulla base di una prescrizione a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. 5.   I mangimi medicati contenenti antiparassitari sono utilizzati sulla base di una prescrizione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento. 6.   Nel somministrare i mangimi medicati, il detentore di animali destinati alla produzione di alimenti garantisce la conformità al tempo di attesa indicato nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati. 7.   I detentori di animali destinati alla produzione di alimenti che somministrano mangimi medicati a tali animali tengono un registro conformemente all’articolo 108 del regolamento (UE) 2019/6. Tali registri sono conservati per almeno cinque anni dopo la data di somministrazione dei mangimi medicati, anche quando l’animale destinato alla produzione di alimenti è abbattuto durante tale periodo di cinque anni.
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