Art. 18
Sistemi per la raccolta o lo scarto di prodotti inutilizzati o scaduti
In vigore dal 11 dic 2018
Sistemi per la raccolta o lo scarto di prodotti inutilizzati o scaduti
Gli Stati membri garantiscono l’esistenza di adeguati sistemi per la raccolta o lo scarto di mangimi medicati e prodotti intermedi scaduti o nel caso in cui il detentore di animali abbia ricevuto un quantitativo di mangimi medicati superiore a quello effettivamente utilizzato per il trattamento indicato nella prescrizione veterinaria di mangimi medicati.
Gli Stati membri adottano misure per garantire che i portatori di interessi siano consultati in merito a tali sistemi.
Gli Stati membri adottano misure per garantire che l’ubicazione dei punti di raccolta o di scarto, nonché altre informazioni pertinenti siano messe a disposizione degli agricoltori, dei detentori di animali, dei veterinari e di altre persone interessate.
Storico versioni
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