Art. 15
Misure transitorie riguardanti l’attuazione dei requisiti di approvazione e registrazione
In vigore dal 11 dic 2018
Misure transitorie riguardanti l’attuazione dei requisiti di approvazione e registrazione
1. Gli stabilimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che sono già stati riconosciuti a norma della direttiva 90/167/CEE, o che sono stati diversamente autorizzati dall’autorità competente per le attività disciplinate dal presente regolamento, possono continuare le proprie attività a condizione di presentare, entro il 28 luglio 2022, una dichiarazione alla pertinente autorità competente per la zona in cui sono ubicati i loro impianti, nella forma stabilita da tale autorità competente, attestante il loro rispetto dei requisiti per il riconoscimento di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è presentata entro il periodo prescritto, l’autorità competente sospende il riconoscimento esistente secondo la procedura di cui all’ del regolamento (CE) n. 183/2005.
Storico versioni
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