Art. 14
Elenchi degli stabilimenti riconosciuti
In vigore dal 11 dic 2018
Elenchi degli stabilimenti riconosciuti
Gli stabilimenti riconosciuti a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento sono iscritti in un elenco nazionale ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005, con un numero di identificazione individuale la cui modalità di attribuzione è precisata all’allegato V, capo II, di tale regolamento.
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