Art. 6
Trattamento per un’altra finalità compatibile
In vigore dal 23 ott 2018
Trattamento per un’altra finalità compatibile
Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su disposizioni del diritto dell’Unione che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:
a)
di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;
b)
del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il titolare del trattamento;
c)
della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’;
d)
delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e)
dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
Storico versioni
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