Art. 11
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
In vigore dal 23 ott 2018
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’, paragrafo 1, avviene solo sotto il controllo dell’autorità ufficiale o se il trattamento è autorizzato da disposizioni del diritto dell’Unione che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
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