Art. 5

Liceità del trattamento

In vigore dal 23 ott 2018
Liceità del trattamento 1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione; b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; c) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; d) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; e) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica. 2.   La base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è stabilita dal diritto dell’Unione.
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