Art. 5
Liceità del trattamento
In vigore dal 23 ott 2018
Liceità del trattamento
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione;
b)
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
c)
il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
d)
l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
e)
il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica.
2. La base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è stabilita dal diritto dell’Unione.
Storico versioni
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