Art. 24
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
In vigore dal 23 ott 2018
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a)
sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il titolare del trattamento;
b)
sia autorizzata dal diritto dell’Unione, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell’interessato; oppure
c)
si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e degli interessi legittimi dell’interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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