Art. 23

Diritto di opposizione

In vigore dal 23 ott 2018
Diritto di opposizione 1.   L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), compresa la profilazione sulla base di tale disposizione. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2.   Il diritto di cui al paragrafo 1 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato. 3.   Fatti salvi gli , nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 4.   Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.
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Diritto di opposizione (Art. 23 Regolamento (UE) 2018/1725) — Testo vigente | Portale Normativo